Il Superbonus è un’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio che consente la detrazione del 110% sulle spese sostenute nel periodo compreso fra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022 per interventi che migliorino la prestazione energetica di un edificio (sia condomini sia abitazioni singole) di almeno 2 classi o ne riducano il rischio sismico.
Che cosa significa esattamente 110%? Ecco un esempio concreto: Se si sostiene una spesa di 10.000 euro, ne verranno rimborsati 11.000 che si recuperano attraverso rate, tutte dello stesso importo. Ma vediamo esattamente quali sono le linee guida al Superbonus 110%: come funziona, chi può beneficiarne, quali sono i lavori ammessi all’agevolazione e in che modo presentare domanda.
Superbonus: quando si può richiedere
Gli interventi che permettono di richiedere il Superbonus sono divisibili in due categorie: trainanti, cioè di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione o antisismici, e trainati, ovvero ammessi alla detrazione purché eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli del primo gruppo. Ecco nel dettaglio quali sono i lavori di ristrutturazione detraibili e i rispettivi limiti di spesa.
- Interventi di isolamento termico che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie. La spesa massima varia da 30mila euro per ciascun appartamento di un edificio con più di 8 unità abitative a 50mila euro per gli edifici unifamiliari e per gli appartamenti in condominio con accesso autonomo.
- Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti ad alta prestazione energetica. La spesa massima è di 30mila euro per le abitazioni singole, 20mila euro per condomini con meno di 8 unità (da moltiplicare per ciascuna di esse) e di 15mila per quelli con più di 8 unità.
- Interventi antisismici compresi nell’attuale Sismabonus con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare purché le abitazioni si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3.
- Gli interventi trainati, cioè che possono beneficiare della detrazione al 110% soltanto se realizzati insieme ad almeno uno degli interventi trainanti, sono l’installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati, l’installazione di colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli elettrici e la sostituzione di infissi, tetti, pavimenti e schermature solari.
- Il Superbonus spetta, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, anche per gli interventi trainati finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Chi può beneficiare del Superbonus al 110%
L’agevolazione può essere richiesta da:
- Condomini.
- Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento (proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari).
- Istituti autonomi case popolari (Iacp).
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
- Onlus di utilità sociale e organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.
- Associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati agli spogliatoi.
Come richiedere il superbonus 110%?
Per avere diritto all’agevolazione bisogna rispettare una normativa molto precisa. È necessario richiedere a un tecnico specializzato un’asseverazione, da inviare entro 90 giorni dal termine dei lavori e solo in via telematica al sito dell’Enea, che certifichi il miglioramento di almeno 2 classi energetiche tramite attestato di prestazione energetica (Ape), l’utilizzo dei materiali conformi alle disposizioni di legge, il rispetto dei massimali di spesa e la congruità degli importi spesi. Analoga asseverazione è prevista per gli interventi “trainanti” antisismici. Inoltre bisogna pagare l’intervento con bonifico bancario o postale dove risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva del soggetto destinatario del bonifico.
Come viene suddivisa la detrazione
La suddivisione della detrazione al 110% cambia a seconda di quando vengono effettuati i lavori e si sostengono le spese.
- Lavori effettuati tra 2020 e 2021: 5 quote annuali di pari ammontare.
- Lavori effettuati entro il 30 giugno 2022: 4 quote annuali di pari ammontare. Nel caso di condomini o singoli contribuenti, se entro il 30 giugno 2022 sarà completato il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% varrà anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Superbonus 110%: cessione o sconto
I contribuenti hanno la possibilità di scegliere, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi, uno sconto in fattura da parte del fornitore (che recupererà sotto forma di credito di imposta) o di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante a terzi, banche e finanziarie incluse.
Se si opta per la cessione del credito bisogna richiedere a un Caf o a un professionista abilitato il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione: un attestato, cioè, che includa tutta la documentazione necessaria all’ottenimento del Superbonus (compresi il certificato di proprietà e quello catastale, i bonifici parlanti, l’Ape pre e post lavori e le comunicazioni tecniche).
Chi percepisce solo redditi soggetti a tassazione separata o imposta sostitutiva può valersi esclusivamente dello sconto in fattura o della cessione del credito ma non della detrazione, perché non dispone di un’imposta lorda da ridurre con essa.